Catalogo FIME NORMFEST Autotrazione

31 agosto, 2022 3:30 PM RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fime s.r.l. non si assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune. TESTO ARTICOLO 14.33.1 NORMATIVE - D.LGS.81/2008 D.LGS.81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) La legislazione nazionale vigente che disciplina la costruzione e l’uso delle scale portatili sui luoghi di lavoro è il decreto legislativo 81/08 mediante l’art. 113. Il decreto in questione (a meno che non si applichi l’allegato XX) non richiede che il fabbricante si avvalga di un laboratorio ufficiale di certificazione per la dichiarazione di conformità. Il fabbricante, oltre ad essere obbligato al rispetto di detto decreto, si assume ogni responsabilità derivante dalla eventuale mancata applicazione dello stesso. L’articolo 113, dispone che le scale portatili devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi, devono avere dimensioni appropriate al loro uso e devono assicurale la propria stabilità. E’ compito del fabbricante dimostrare con calcoli e/o prove, con riferimento, per esempio, ad una appropriata specifica tecnica, anche da lui prodotta, di aver ottemperato ai disposti legislativi. Il d.lgs. 81/08 prevede, all’art. 113, comma 10, deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all’allegato XX. Le disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 sono le seguenti: • Il capitolo 3 stabilisce il tipo di fissaggio e le caratteristiche dei pioli nelle scale in legno • Il capitolo 8 stabilisce che le scale lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta • Il capitolo 9 stabilisce che le scale doppie devono essere provviste di catena o altro dispositivo che impedisca l’apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. Il fabbricante che volesse derogare ai commi di cui sopra (esempio senza rompitratta), per garantire la conformità delle scale al d.lgs. 81/08, può avvalersi di quanto disposto dall’allegato XX. ALLEGATO XX Riconosce la conformità alle vigenti disposizioni, delle scale portatili, alle seguenti condizioni, previa osservanza completa di tutti i disposti del comma A punto 1: a) le scale portatili siano conformi alla UNI EN 131, parte 1 e parte 2; b) il costruttore fornisca le certificazioni emesse da un laboratorio ufficiale c) le scale siano dotate di manuale con descrizione, istruzioni, numeri dei certificati e dichiarazione di costruzione a norma EN131 D.Lgs. 81/08 In sintesi: Il fabbricante dispone di due possibilità, una alternativa all’altra, per provare la rispondenza della scala portatile al d.lgs. 81/08: 1. dichiarare la conformità al d.lgs. 81/08 dopo aver dimostrato con calcoli e/o prove, mediante l’applicazione, per esempio, di una speci- fica di prodotto da lui ritenuta la più opportuna, o della stessa UNIEN131, di aver soddisfatto tutti i requisiti dell’art. 113 del d.lgs. 81/08. 2. dichiarare la conformità al d.lgs.81/08 (con l’utilizzo della deroga) dopo aver dimostrato di aver soddisfatto i requisiti normativi median- te l’applicazione completa dell’allegato XX del d.lgs. 81/08. In questo caso il fabbricante deve, tra l’altro, richiedere l’intervento di un laboratorio ufficiale per fornire la certificazione di rispondenza alla norma UNI EN 131 parte 1 e parte 2. Per quanto concerne l’applicazione della serie delle norme UNI EN 131 parte 4, 6, 7, nulla vieta al fabbricante di autocertificare la rispon- denza della scala alle norme applicabili, sempre dichiarando che la scala è conforme al d.lgs. 81/08 per l’uso delle stesse sui luoghi di lavoro, qualora ne abbia dimostrato la rispondenza. Il fabbricante ha altresì facoltà di far certificare da un laboratorio la conformità della scala alle norme UNI EN 131 applicabili (parte 1, 2, 4, 6, 7). Il Lavoro Sicuro in Altezza richiede 3 azioni: Lavoro Sicuro in Altezza 1 Acquistare un’attrezzatura di accesso adeguata al lavoro, che sia prodotta nel rispetto della normativa vigente 2 Manutenere l’attrez- zatura periodicamente mantenendola sempre efficiente e integra 3 Utilizzare l’attrezzatura in modo corretto e non rischioso, seguendo il manuale dopo un’attenta formazione D.LGS.81/2008: tutte le scale e gli sgabelli che espongono questo marchio sul prodotto e nei cataloghi sono conformi al D. Lgs. n.81 del 9/4/2008 - art.113 (testo unico sulla sicurezza).

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